Randagismo

 

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Lecce, pronunciandosi sull'appello proposto dal Comune, ha esaminato il riparto di responsabilità tra Comune ed Asl sulla base della normativa regionale pugliese che determina specifiche e rispettive competenze tra i due enti. Sulla base della decisione, spetta al Comune segnalare alle Asl la presenza di animali vaganti sul territorio e a queste compete unicamente la cattura ed il recupero degli stessi, sicché la responsabilità di queste ultime viene in rilievo solo in caso di omesso adempimento di tali obblighi, qualora abbiano ricevuto la relativa segnalazione. In assenza di tale profilo di responsabilità della Asl, il Tribunale ha confermato la responsabilità esclusiva del Comune per danni derivati all'automobilista a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte del cane vagante.

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