Bancario - Anatocismo - Prescrizione - "saldo zero"

Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia n. 2436/2016, sulla scia della costante giurisprudenza sanzionatoria delle illegittime prassi bancarie in tema di anatocismo, applicazione del tasso di interesse "uso Piazza", addebito di commissioni, valute e spese non pattuite per iscritto, ha analiticamente affrontato la questione inerente alla prescrizione delle c.d. rimesse solutorie e quella relativa al ricalcolo degli addebiti partendo da un "saldo zero" nel caso di mancanza di tutti gli estratti conto.

In particolare, il Giudice ha stabilito che è onere della Banca eccepire la prescrizione indicando sin da subito le singole rimesse aventi natura solutoria alle quali ancorare la decorrenza del termine prescrizionale, ritenendo tardiva la loro specifica indicazione nel corso del giudizio e, nel caso di specie, all'atto del deposito della comparsa conclusionale.

Sulla questione relativa al "saldo zero", il Giudice ha affermato, richiamando anche l'orientamento della Corte di Appello di Lecce, che "dall'impossibilità di ricostruire le poste attive a passive fin dalla fase iniziale del rapporto - per mancanza di idonea documentazione - non può farsi derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito", con la conseguenza che, anche nell'ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista, i conteggi relativi ai reciproci rapporti di dare - avere dovranno partire dal c.d. "saldo zero".

 

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Bancario - Prescrizione - Anatocismo - Interessi

In tema di azione restitutoria promossa dal correntista nei confronti dell'Istituto di credito, ove la Banca eccepisca l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, quest'ultima ha l'onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che il relativo versamento sia considerato solutorio, circostanza che deve essere eccepita e provata dalla Banca che intenda avvalersi di detta eccezione. Con tale pronuncia, il Tribunale ha affermato questo importante principio evidenziando anche come la S. C. abbia escluso che in materia si sia in presenza di un overrulling.

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Poste Italiane - Phishing

Il caso esaminato riguarda una truffa operata tramite internet ai danni di un correntista postale che si era visto sottrarre la somma di euro 10.000,00 tramite una operazione di postagiro effettuata da terzi che immediatamente dopo l'operazione provvedevano a prelevare dal proprio conto tale somma.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito (nel caso di specie di Poste Italiane) per non aver dotato il sistema informatico di idonei strumenti di protezione e di non aver bloccato per tempo l'operazione di prelievo nonostante Poste avesse individuato subito l'operazione come "sospetta" perché si discostava dalle abitudini dei correntisti.

All'epoca dei fatti il sistema era dotato solo di codice di accesso (password) e non anche di apposito lettorino generatore di password "usa e getta".

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Randagismo

 

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Lecce, pronunciandosi sull'appello proposto dal Comune, ha esaminato il riparto di responsabilità tra Comune ed Asl sulla base della normativa regionale pugliese che determina specifiche e rispettive competenze tra i due enti. Sulla base della decisione, spetta al Comune segnalare alle Asl la presenza di animali vaganti sul territorio e a queste compete unicamente la cattura ed il recupero degli stessi, sicché la responsabilità di queste ultime viene in rilievo solo in caso di omesso adempimento di tali obblighi, qualora abbiano ricevuto la relativa segnalazione. In assenza di tale profilo di responsabilità della Asl, il Tribunale ha confermato la responsabilità esclusiva del Comune per danni derivati all'automobilista a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte del cane vagante.

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Apertura di credito su conto corrente - nullità anatocismo

Il Tribunale di Lecce, nel solco di una giurisprudenza che si è via via consolidata nel tempo, ribadisce la nullità sia dell'applicazione del tasso ultralegale in assenza di specifica pattuizione scritta sia la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi unitamente alla nullità della c.d. commissione di mssimo scoperto e della clausola dei c.d. giorni valuta.

Elemento di novità e di importanza per il correntista è la condanna della banca alla restituzione delle somme quale credito di valore e, quindi, maggiorato oltre che degli interessi legali anche della rivalutazione monetaria.

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