Bancario - "saldo zero" nel giudizio di accertamento positivo del credito

Con tale pronuncia la Corte di Appello di Lecce, nel pronunciarsi sull'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado, proposta dalla banca soccombente, ha affrontato la tematica relativa all'applicabilità del criterio di calcolo del "saldo zero" nell'ipotesi di giudizio promosso dal correntista per l'accertamento negativo del credito della banca.

In particolare la banca appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sostenendo che detto criterio di calcolo (utilizzato nel giudizio di primo grado) fosse invero applicabile alle sole ipotesi di accertamento positivo del credito della banca affermando, quindi, che sarebbe stato onere probatorio del correntista ricostruire l'intero rapporto dare - avere.

La Corte, nel respingere la richiesta della banca, ha affermato che "l'onere probatorio ai fini della ricostruzione del rapporto di dare - avere tra le parti, sulla base di un dato certo, assume i medesimi caratteri sia nel giudizio di accertamento positivo del credito della banca, sia nel giudiziosi di accertamento negativo del suddetto credito e conseguente restituzione dell'indebito".

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Bancario - prescrizione rimesse solutorie

Il Tribunale di Lecce con la pronuncia in esame ha rigettato l'eccezione sollevata dalla banca inerente la pretesa prescrizione della domanda di restituzione degli addebiti rientranti nella c.d. categoria dei "versamenti solutori" ultradecennali, richiamando la nota distinzione fatta dalle S.U. con la pronuncia n. 24418/2010. Il Tribunale ha osservato che la banca avrebbe dovuto allegare ed indicare in maniera specifica quali versamenti avevano avuto natura  solutoria. In assenza di tali specificazioni, il Tribunale ha ritenuto generica l'eccezione, rigettandola.

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Bond Argentina - annullamento contratto

Con tale pronuncia il Tribunale di Lecce ha annullato un contratto di acquisto di Bond Argentina per inadeguatezza dell'operazione e per violazione delle norme di cui al TUIF.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la Banca avrebbe dovuto valutare l'inadeguatezza dell'operazione in considerazione della sua entità (comportando l'impiego pressoché dell'intero patrimonio degli attori), della natura altamente rischiosa dei titoli acquistati, della circostanza che i clienti non erano investitori professionali ed essendo anzi sprovvisti di adeguata istruzione.

Per effetto di tali considerazioni ha considerato annullabile il contratto con la condanna della Banca alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e con la maggiorazione degli interessi legali.

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Bancario - Interessi uso piazza e anatocismo

Con questa pronuncia, il Tribunale di Lecce ha affrontato una serie di problematiche che affliggono generalmente i contratti di conto corrente bancari con apertura di credito.

Ha affrontato la questione dell'applicazione degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, ritenuti, a torto dalle banche, ancora legittimi, condannando la banca a restituire gli interessi ultrelegali applicati sul conto corrente.

Ha trattato il tema dell'anatocismo, richiamando i più recenti orientamenti della Cassazione che stabiliscono il principio secondo il quale, una volta accertata la nullità della capitalizzazione trimestarle degli interessi passivi, la stessa non può essere sostituita da quella annuale. Conseguentemente, la Banca è tenuta e restituire tutte le voci addebitate a tale titolo.

Il Tribunale ha rigettato anche le richieste della Banca nel ritenere che quanto spontaneamente pagato dal correntista non fosse più ripetibile.

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Anatocismo - nullità

Continua in favore del correntista la giurisprudenza di merito nel ritenere la prassi anatocistica un mero uso negoziale e non normativo.

Da tale inquadramento deriva l'illegittimità della prassi bancaria di addebitare costi illegittimi sui conti correnti con apertuta di credito e l'obbligo per l'istituto bancario di restituire quanto indebitamente percepito durante l'intera durtata contrattuale.

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Bancario - Unitarietà del rapporto di c/c

Nel caso in cui il rapporto di conto corrente bancario transiti su diversi conti a seguito di operazioni di "giroconto" deve considerarsi come con rapporto contrattuale unitario. Ne deriva che l'eventuale riclassificazione dell'apertura di credito su conto corrente bancario dovrà avvenire con riferimento all'intera durata e non per l'utlimo conto corrente esistente al momento della domanda.

Nel caso di specie la Banca riclassificando solo l'ultimo rapporto di conto corrente pretendeva il pagamento della somma di euro 213.565,00 mentre, consideranto l'intero rapporto bancario intrattenuto con il correntista, è stata condannata a restituire la somma di euro 82.116,00 oltre interessi e spese.

Tale risultato è il frutto degli illegittimi addebiti operati dalla Banca a titolo di interessi e spese non pattuite per iscritto e dell'anatocismo trimestrale degli interessi.

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