Bancario - "saldo zero" nel giudizio di accertamento positivo del credito
Con tale pronuncia la Corte di Appello di Lecce, nel pronunciarsi sull'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado, proposta dalla banca soccombente, ha affrontato la tematica relativa all'applicabilità del criterio di calcolo del "saldo zero" nell'ipotesi di giudizio promosso dal correntista per l'accertamento negativo del credito della banca.
In particolare la banca appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sostenendo che detto criterio di calcolo (utilizzato nel giudizio di primo grado) fosse invero applicabile alle sole ipotesi di accertamento positivo del credito della banca affermando, quindi, che sarebbe stato onere probatorio del correntista ricostruire l'intero rapporto dare - avere.
La Corte, nel respingere la richiesta della banca, ha affermato che "l'onere probatorio ai fini della ricostruzione del rapporto di dare - avere tra le parti, sulla base di un dato certo, assume i medesimi caratteri sia nel giudizio di accertamento positivo del credito della banca, sia nel giudiziosi di accertamento negativo del suddetto credito e conseguente restituzione dell'indebito".